(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 96)
                              Art. 96. 
                (T U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89) 

 
  Chiunque,  appartenendo  all'Ufficio  elettorale,   con   atti   od
omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento  delle
operazioni elettorali, o cagiona la nullita'  della  elezione,  o  ne
altera il risultato, o  si  astiene  dalla  proclamazione  dell'esito
delle votazioni, e' punito con la reclusione da tre a  sette  anni  e
con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. 
  Chiunque,  appartenendo  all'Ufficio   elettorale,   impedisce   la
trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed  urne,
rifiutandone la consegna, od operandone il  trafugamento,  e'  punito
con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a
lire 20.000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato
e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. 
  Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od
allegare nel processo verbale proteste  o  reclami  di  elettori,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a
lire  20.000  I  rappresentanti  delle  liste   dei   candidati   che
impediscono il regolare  procedimento  delle  operazioni  elettorali,
sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa 
fino a lire 20.000