Art. 96. (T U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89) Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 20.000 I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 20.000