(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 97)
                              Art. 97. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90) 

 
  Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di  votare  piu'
di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale,  e'  punito
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino  a  lire
20.000. 
  Chiunque, al fine di  impedire  il  libero  esercizio  del  diritto
elettorale, fa incetta di certificati elettorali, e'  punito  con  la
reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.