(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 99)
                              Art. 99. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23  marzo  1956,  136,
                              art. 45) 

 
  L'elettore che non riconsegna la scheda  o  la  matita  punito  con
l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 Con uguale ammenda viene punito il
presidente che non distacca l'appendice della scheda.