Art. 158. Il rendiconto generale consuntivo va diviso in due parti corrispondenti alla classificazione della contabilita' dell'anno finanziario indicata nell'articolo 131. Nella prima parte si da' conto del come sia stato esercitato il bilancio di previsione. Nella seconda parte rendesi ragione delle variazioni avvenute nella sostanza patrimoniale dello Stato e della situazione generale alla fine dell'esercizio.