(Regolamento-art. 158)
 
                              Art. 158. 
 
  Il  rendiconto  generale  consuntivo  va  diviso   in   due   parti
corrispondenti  alla  classificazione  della  contabilita'  dell'anno
finanziario indicata nell'articolo 131. 
 
  Nella prima parte si da' conto del come  sia  stato  esercitato  il
bilancio di previsione. 
 
  Nella seconda parte rendesi ragione delle variazioni avvenute nella
sostanza patrimoniale dello Stato e della  situazione  generale  alla
fine dell'esercizio.