Art. 159. La prima parte e' formata di una tabella nella quale per ogni capitolo del bilancio sono dimostrate, per la competenza: a) le entrate effettive dell'anno accertate, scadute, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le spese effettive dell'anno accertate, ordinate, pagate o rimaste da pagare; c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali e costruzioni di strade ferrate; d) le partite di giro; Nella stessa tabella, ma in distinta sede, sono descritti i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori, cioe': e) le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare al principio dello esercizio al quale il rendiconto consuntivo si riferisce; f) le somme riscosse e pagate in conto di detti residui durante l'esercizio stesso; g) le variazioni introdotte ne' medesimi sia per legge, sia per ordinarie liquidazioni; h) i residui rimasti da riscuotere e da pagare alla fine del medesimo esercizio. In una terza sezione saranno dimostrati i risultati di cassa, cioe': i) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'anno in conto di competenza e di residui; k) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare che si comprendono fra i residui attivi e passivi da tramandarsi all'esercizio successivo; l) la dimostrazione delle somme riscosse dagli agenti e non ancora versate al Tesoro (1). --------------- (1) Parte prima dell'art. 71 della legge 17 febbraio 1884, n 2016.