(Regolamento-art. 159)
 
                              Art. 159. 
 
  La prima parte e' formata di  una  tabella  nella  quale  per  ogni
capitolo del bilancio sono dimostrate, per la competenza: 
 
    a) le entrate effettive dell'anno accertate, scadute, riscosse  o
rimaste da riscuotere; 
 
    b) le spese effettive dell'anno  accertate,  ordinate,  pagate  o
rimaste da pagare; 
 
    c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali  e  costruzioni
di strade ferrate; 
 
    d) le partite di giro; 
 
  Nella stessa  tabella,  ma  in  distinta  sede,  sono  descritti  i
risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli  esercizi
anteriori, cioe': 
 
    e) le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da  pagare
al principio dello esercizio al quale  il  rendiconto  consuntivo  si
riferisce; f) le somme riscosse e pagate in conto  di  detti  residui
durante l'esercizio stesso; 
 
    g) le variazioni introdotte ne' medesimi sia per legge,  sia  per
ordinarie liquidazioni; 
 
    h) i residui rimasti da riscuotere e  da  pagare  alla  fine  del
medesimo esercizio. 
 
  In una terza sezione  saranno  dimostrati  i  risultati  di  cassa,
cioe': 
 
    i) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'anno  in  conto
di competenza e di residui; 
 
    k) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da  pagare
che si comprendono fra i residui  attivi  e  passivi  da  tramandarsi
all'esercizio successivo; 
 
    l) la dimostrazione delle  somme  riscosse  dagli  agenti  e  non
ancora versate al Tesoro (1). 
 
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          (1) Parte prima dell'art. 71 della legge 17 febbraio  1884,
n 2016.