(Regolamento-art. 160)
 
                              Art. 160. 
 
  La seconda parte del rendiconto comprende  la  dimostrazione  della
consistenza  del  patrimonio  al  principio   dell'esercizio,   delle
variazioni verificatesi nel corso del medesimo  e  della  consistenza
alla fine di esso, distintamente: 
 
    a) per le materie proprie del conto del Tesoro; 
 
    b) per le attivita' e passivita' disponibili; 
 
    c) per  le  passivita'  risultanti  dal  gran  libro  del  debito
pubblico; 
 
    d) per le attivita'  e  passivita'  proprie  delle  gestioni  dei
magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari  servizi
in relazione ai capitoli del bilancio; 
 
    e) pei beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito ed altre
attivita', non che per le rimanenti passivita' dello Stato. 
 
  Si comprendono in detto conto tutte le variazioni sia che dipendano
dalla gestione del bilancio, sia che provengano  da  qualunque  altra
causa (2). 
 
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          (2) Parte seconda dell'art.  71  della  legge  17  febbraio
1884, n. 2016.