Art. 160. La seconda parte del rendiconto comprende la dimostrazione della consistenza del patrimonio al principio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso, distintamente: a) per le materie proprie del conto del Tesoro; b) per le attivita' e passivita' disponibili; c) per le passivita' risultanti dal gran libro del debito pubblico; d) per le attivita' e passivita' proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi in relazione ai capitoli del bilancio; e) pei beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito ed altre attivita', non che per le rimanenti passivita' dello Stato. Si comprendono in detto conto tutte le variazioni sia che dipendano dalla gestione del bilancio, sia che provengano da qualunque altra causa (2). --------------- (2) Parte seconda dell'art. 71 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.