(Regolamento-art. 161)
 
                              Art. 161. 
 
  Il rendiconto generale consuntivo deve avere a corredo: 
 
    1°  la  dimostrazione  dei  vari  punti  di  concordanza  tra  la
contabilita' del bilancio e quella patrimoniale, onde ne  emerga  che
esse stanno a riprova dell'una all'altra; 
 
    2° il conto del movimento generale di cassa; 
 
    3° quello dell'Amministrazione dell'asse ecclesiastico; 
 
  e i conti speciali: 
 
    4° della gestione delle aziende di privativa; 
 
    5° delle operazioni di credito; 
 
    6° dei buoni e dei vaglia del tesoro; 
 
    7° delle principali officine e degli stabilimenti  di  proprieta'
dello Stato; 
 
    8° delle casse di risparmio postali; 
 
    9° del Fondo per il culto; 
 
    10°  delle  ferrovie  di  proprieta'  dello   Stato,   esercitate
direttamente da esso o dall'industria privata; 
 
    11° delle ferrovie rimaste in concessione dell'industria privata; 
 
    12° delle zecche; 
 
    13° dei danneggiati politici di Sicilia; 
 
    14° del portafoglio del tesoro; 
 
    15° della cassa delle pensioni; 
 
  e in generale i conti speciali di tutte  le  aziende  e  operazioni
nelle quali sia impegnata la finanza dello Stato (1). 
 
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          (1) Parte terza dell'art. 71 della legge 17 febbraio  1884,
n. 2016.