Art. 161. Il rendiconto generale consuntivo deve avere a corredo: 1° la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale, onde ne emerga che esse stanno a riprova dell'una all'altra; 2° il conto del movimento generale di cassa; 3° quello dell'Amministrazione dell'asse ecclesiastico; e i conti speciali: 4° della gestione delle aziende di privativa; 5° delle operazioni di credito; 6° dei buoni e dei vaglia del tesoro; 7° delle principali officine e degli stabilimenti di proprieta' dello Stato; 8° delle casse di risparmio postali; 9° del Fondo per il culto; 10° delle ferrovie di proprieta' dello Stato, esercitate direttamente da esso o dall'industria privata; 11° delle ferrovie rimaste in concessione dell'industria privata; 12° delle zecche; 13° dei danneggiati politici di Sicilia; 14° del portafoglio del tesoro; 15° della cassa delle pensioni; e in generale i conti speciali di tutte le aziende e operazioni nelle quali sia impegnata la finanza dello Stato (1). --------------- (1) Parte terza dell'art. 71 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.