(Regolamento-art. 162)
 
                              Art. 162. 
 
  Al rendiconto generale consuntivo deve inoltre unirsi a corredo  un
prospetto delle prelevazioni fatte dai due fondi di riserva,  di  cui
al precedente art. 142,  col  quale  si  dimostrino  i  capitoli  cui
vennero aggiunte le somme prelevate, colla  indicazione  delle  cause
delle prelevazioni e delle leggi o decreti che le approvarono.