Art. 163. I conti speciali indicati all'articolo 161 devono essere compilati in modo che ne risultino gli effetti economici delle diverse aziende e delle operazioni finanziarie. Il conto dell'azienda dei tabacchi e quello delle strade ferrate esercitate dallo Stato debbono compilarsi in modo che ne risultino: per il primo, in quantita' e valore, le rimanenze in essere al principio e alla fine dell'esercizio, gli acquisti, i passaggi e tutte le trasformazioni che il genere avra' subito, e le vendite eseguite durante l'esercizio medesimo onde ne emerga il vero prodotto netto dell'azienda; per il secondo, il capitale impiegato, i prodotti, i pesi e il reddito netto che ne consegue lo Stato. Quando l'esercizio delle strade ferrate di proprieta' dello Stato sia affidato all'industria privata, il conto deve inoltre presentare la liquidazione delle somme dovute allo Stato, non che la situazione dei fondi di riserva, delle casse per gli aumenti patrimoniali e di qualunque altro ramo della gestione cointeressata. A tale scopo le amministrazioni competenti tengono ordinate le rispettive scritture in guisa da fornire alla Ragioneria generale le notizie e dimostrazioni necessarie nella forma prescritta con apposite disposizioni del ministro del tesoro.