(Regolamento-art. 163)
 
                              Art. 163. 
 
  I conti speciali indicati all'articolo 161 devono essere  compilati
in modo che ne risultino gli effetti economici delle diverse  aziende
e delle operazioni finanziarie. 
 
  Il conto dell'azienda dei tabacchi e quello  delle  strade  ferrate
esercitate dallo Stato debbono compilarsi in modo che ne risultino: 
 
  per il primo, in quantita' e valore,  le  rimanenze  in  essere  al
principio e alla fine dell'esercizio,  gli  acquisti,  i  passaggi  e
tutte le trasformazioni che il genere  avra'  subito,  e  le  vendite
eseguite durante l'esercizio medesimo onde ne emerga il vero prodotto
netto dell'azienda; 
 
  per il secondo, il capitale impiegato, i  prodotti,  i  pesi  e  il
reddito netto che ne consegue lo Stato. 
 
  Quando l'esercizio delle strade ferrate di proprieta'  dello  Stato
sia affidato all'industria privata, il conto deve inoltre  presentare
la liquidazione delle somme dovute allo Stato, non che la  situazione
dei fondi di riserva, delle casse per gli aumenti patrimoniali  e  di
qualunque altro ramo della gestione cointeressata. 
 
  A tale scopo le  amministrazioni  competenti  tengono  ordinate  le
rispettive scritture in guisa da fornire alla Ragioneria generale  le
notizie  e  dimostrazioni  necessarie  nella  forma  prescritta   con
apposite disposizioni del ministro del tesoro.