Art. 164. Non piu' tardi del 30 settembre successivo al termine dell'esercizio finanziario ciascun Ministero trasmette alla Ragioneria generale, in tre esemplari, il conto consuntivo della propria amministrazione, compilato per cura della Ragioneria addetta al Ministero stesso, e i conti speciali delle aziende da esso dipendenti, colle forme e nei modi prescritti dai precedenti articoli 158 a 163 (1). --------------- (1) Parte prima dell'art. 70 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.