(Regolamento-art. 164)
 
                              Art. 164. 
 
  Non  piu'  tardi   del   30   settembre   successivo   al   termine
dell'esercizio   finanziario   ciascun   Ministero   trasmette   alla
Ragioneria generale, in tre  esemplari,  il  conto  consuntivo  della
propria amministrazione, compilato per cura della Ragioneria  addetta
al Ministero stesso,  e  i  conti  speciali  delle  aziende  da  esso
dipendenti, colle forme e nei modi prescritti dai precedenti articoli
158 a 163 (1). 
 
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          (1) Parte prima dell'art. 70 della legge 17 febbraio  1884,
n. 2016.