Art. 166. La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 novembre ritorna al Ministero del tesoro due esemplari del conto accompagnato da una relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto medesimo e sui conti speciali che vi sono uniti a corredo (1). --------------- (1) Articolo 72 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.