(Regolamento-art. 166)
 
                              Art. 166. 
 
  La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua  competenza  e
dentro il 15 novembre ritorna al Ministero del tesoro  due  esemplari
del conto accompagnato da una relazione al  Parlamento,  nella  quale
sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto medesimo e sui  conti
speciali che vi sono uniti a corredo (1). 
 
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          (1) Articolo 72 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.