Art. 50. Modifiche dello Statuto 1. L'iniziativa per la modifica dello statuto e' assunta dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione o da almeno la meta' dei dipartimenti dell'Ateneo. 2. La modifica e' approvata dal senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione. 3. Gli organi di cui al comma precedente deliberano con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.