(Statuto-art. 50)
                              Art. 50. 
 
                       Modifiche dello Statuto 
 
    1. L'iniziativa per la modifica  dello  statuto  e'  assunta  dal
rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione o da
almeno la meta' dei dipartimenti dell'Ateneo. 
    2. La modifica e' approvata dal senato accademico, previo  parere
vincolante del consiglio di amministrazione. 
    3. Gli organi di  cui  al  comma  precedente  deliberano  con  la
maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.