(Statuto-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
               Approvazione dei regolamenti di Ateneo 
 
    1. I regolamenti di Ateneo relativi alla ricerca e alla didattica
e il regolamento elettorale sono deliberati  dal  senato  accademico,
previo parere vincolante del consiglio di amministrazione nell'ambito
delle sue competenze. Il regolamento generale di Ateneo e quello  del
garante di Ateneo sono approvati dal senato accademico, previo parere
del consiglio di amministrazione. 
    2.  Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita' e' deliberato dal consiglio di  amministrazione,  previo
parere del senato accademico. 
    3. Il regolamento quadro dei dipartimenti e il regolamento quadro
delle scuole sono approvati  dal  senato  accademico,  previo  parere
favorevole del consiglio di amministrazione. 
    4. Ogni altro regolamento e' approvato dal  senato  accademico  o
dal  consiglio  di  amministrazione  in  ragione   delle   rispettive
competenze, ovvero di specifiche disposizioni normative. 
    5. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di
Ateneo e il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita' sono approvati a  maggioranza  assoluta  dei  componenti
degli organi. 
    6. L'iniziativa per l'elaborazione e la modifica dei  regolamenti
compete al rettore o ad almeno un terzo  dei  componenti  dell'organo
cui spetta la proposta, il parere o l'approvazione degli stessi. 
    7. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed  entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla  loro  pubblicazione
sull'albo di Ateneo, ad eccezione dei casi di necessita' e urgenza.