Art. 51. Approvazione dei regolamenti di Ateneo 1. I regolamenti di Ateneo relativi alla ricerca e alla didattica e il regolamento elettorale sono deliberati dal senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione nell'ambito delle sue competenze. Il regolamento generale di Ateneo e quello del garante di Ateneo sono approvati dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione. 2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' deliberato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. 3. Il regolamento quadro dei dipartimenti e il regolamento quadro delle scuole sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 4. Ogni altro regolamento e' approvato dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione in ragione delle rispettive competenze, ovvero di specifiche disposizioni normative. 5. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi. 6. L'iniziativa per l'elaborazione e la modifica dei regolamenti compete al rettore o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo cui spetta la proposta, il parere o l'approvazione degli stessi. 7. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull'albo di Ateneo, ad eccezione dei casi di necessita' e urgenza.