(Statuto-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente statuto si intende: 
      a) per «professori», i professori ordinari e straordinari,  gli
associati confermati e non confermati; 
      b)  per  «ricercatori»,  i  ricercatori  universitari  a  tempo
indeterminato, a tempo determinato e gli assistenti  appartenenti  al
ruolo ad esaurimento; 
      c)  per  «docenti»,  i   professori   ordinari,   straordinari,
associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della  legge  30
dicembre 2010, n. 240 e  gli  assistenti  appartenenti  al  ruolo  ad
esaurimento; 
      d)  per  «personale  dirigenziale»,  il   personale   dirigente
dell'area contrattuale del settore universita'; 
      e)  per  «personale   tecnico-amministrativo»,   il   personale
appartenente alle categorie e aree del comparto universita',  inclusi
i collaboratori e gli esperti linguistici; 
      f) per «studenti», gli iscritti ai corsi di studio previsti dal
regolamento didattico di Ateneo; 
      g) per «corso di  studio»,  i  corsi  di  laurea  e  di  laurea
magistrale, i corsi delle scuole  di  specializzazione,  i  corsi  di
dottorato di ricerca, i master universitari di  primo  e  di  secondo
livello; 
      h)  per  «strutture  di  Ateneo»,  le  strutture  di   ricerca,
didattiche e di servizio.