Art. 52. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente statuto si intende: a) per «professori», i professori ordinari e straordinari, gli associati confermati e non confermati; b) per «ricercatori», i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento; c) per «docenti», i professori ordinari, straordinari, associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento; d) per «personale dirigenziale», il personale dirigente dell'area contrattuale del settore universita'; e) per «personale tecnico-amministrativo», il personale appartenente alle categorie e aree del comparto universita', inclusi i collaboratori e gli esperti linguistici; f) per «studenti», gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo; g) per «corso di studio», i corsi di laurea e di laurea magistrale, i corsi delle scuole di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i master universitari di primo e di secondo livello; h) per «strutture di Ateneo», le strutture di ricerca, didattiche e di servizio.