(Allegato-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
(Incentivi riguardanti il servizio di gestione  di  portafogli  e  di
                  consulenza su base indipendente) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e
24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico,  gli  intermediari  che
prestano il servizio di gestione di portafogli  o  di  consulenza  in
materia di investimenti su base indipendente: 
 
  a) restituiscono al cliente, non appena  ragionevolmente  possibile
dopo la  loro  ricezione,  ogni  compenso,  commissione  o  beneficio
monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce  per
loro conto, in relazione ai servizi  prestati  al  cliente.  Tutti  i
compensi, commissioni  o  benefici  monetari  ricevuti  da  terzi  in
relazione alla prestazione del servizio di consulenza in  materia  di
investimenti su base indipendente  o  del  servizio  di  gestione  di
portafogli sono trasferiti integralmente al cliente; 
 
  b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi,
commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi,  o  da  un
soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati  e  trasferiti  a
ogni singolo cliente; 
 
  c) informano  i  clienti  sui  compensi,  commissioni  o  qualsiasi
beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalita'. 
 
  2. Gli intermediari di cui al comma 1 non  accettano  benefici  non
monetari,  ad  eccezione  di  quelli  di  minore  entita'  che  siano
ammissibili secondo quanto previsto al comma 3. 
 
  3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari
di minore entita': 
 
  a) le informazioni o la documentazione  relativa  a  uno  strumento
finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero
personalizzata in funzione di uno specifico cliente; 
 
  b) il materiale scritto da terzi,  commissionato  e  pagato  da  un
emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere  una
nuova emissione da parte della societa', o quando il  soggetto  terzo
e' contrattualmente impegnato e pagato  dall'emittente  per  produrre
tale  materiale  in  via  continuativa,  purche'  il   rapporto   sia
chiaramente documentato nel materiale  e  quest'ultimo  sia  messo  a
disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o  del
pubblico in generale nello stesso momento; 
 
  c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui
vantaggi  e  sulle  caratteristiche  di  un   determinato   strumento
finanziario o servizio di investimento; 
 
  d) ospitalita' di un valore de minimis  ragionevole,  come  cibi  e
bevande nel corso di un incontro  di  lavoro  o  di  una  conferenza,
seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 
 
  4. I benefici non monetari di  minore  entita'  ammissibili  devono
essere ragionevoli  e  proporzionati  e  tali  da  non  incidere  sul
comportamento   dell'intermediario   in   alcun    modo    che    sia
pregiudizievole per gli interessi del cliente. 
 
  5. I benefici non  monetari  di  minore  entita'  ammissibili  sono
comunicati  ai  clienti  prima  della  prestazione  dei  servizi   di
investimento o accessori. Tali benefici possono essere  descritti  in
modo generico.