Art. 54. (Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico, gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti su base indipendente: a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente o del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al cliente; b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente; c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalita'. 2. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entita' che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3. 3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entita': a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente; b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della societa', o quando il soggetto terzo e' contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purche' il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento; c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento; d) ospitalita' di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 4. I benefici non monetari di minore entita' ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente. 5. I benefici non monetari di minore entita' ammissibili sono comunicati ai clienti prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori. Tali benefici possono essere descritti in modo generico.