Art. 94.
Welfare integrativo
1. Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione
integrativa di cui all'art. 8, comma 5 (Contrattazione collettiva
integrativa: tempi e procedure), la concessione di benefici di natura
assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e
rimborsi);
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere
ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella
necessita' di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo
premialita' e fasce.