(Statuto-art. 52)
 
                              Art. 52. 
                               Organi 
 
    1. Sono organi dei corsi  di  dottorato  il  coordinatore  ed  il
collegio dei docenti. 
    2.  Il  coordinatore  e'  responsabile  del   funzionamento   del
dottorato. E' eletto dal collegio dei  docenti  tra  i  professori  e
ricercatori di ruolo delle universita'  che  ne  fanno  parte  ed  e'
nominato dal rettore. Dura in carica tre anni  ed  e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta. 
    3. Il collegio dei docenti e' formato da professori di ruolo e da
ricercatori, anche di sedi consorziate, indicate  nella  proposta  di
istituzione o nella richiesta annuale di attivazione. Il collegio dei
docenti approva il programma delle attivita' didattiche e di  ricerca
dei dottorandi e ne valuta i risultati; puo' proporre convenzioni con
enti  pubblici  e  privati  italiani  ed  esteri,  con  finalita'  di
finanziamento e di  utilizzazione  di  strutture  di  ricerca,  anche
attribuendo a propri ricercatori funzioni di tutorato.