Art. 52. Organi 1. Sono organi dei corsi di dottorato il coordinatore ed il collegio dei docenti. 2. Il coordinatore e' responsabile del funzionamento del dottorato. E' eletto dal collegio dei docenti tra i professori e ricercatori di ruolo delle universita' che ne fanno parte ed e' nominato dal rettore. Dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 3. Il collegio dei docenti e' formato da professori di ruolo e da ricercatori, anche di sedi consorziate, indicate nella proposta di istituzione o nella richiesta annuale di attivazione. Il collegio dei docenti approva il programma delle attivita' didattiche e di ricerca dei dottorandi e ne valuta i risultati; puo' proporre convenzioni con enti pubblici e privati italiani ed esteri, con finalita' di finanziamento e di utilizzazione di strutture di ricerca, anche attribuendo a propri ricercatori funzioni di tutorato.