(Allegato-art. 105)
                              Art. 105. 
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro 
 
    1. La cessazione del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato,
oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati negli articoli 41
(Assenze  per  malattia),  43   (Infortuni   sul   lavoro,   malattie
professionali e infermita' dovute a causa di servizio) e  72  (Codice
disciplinare), ha luogo: 
      a) al  compimento  del  limite  di  eta'  o  al  raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio qualora tale seconda ipotesi  sia
espressamente prevista, come obbligatoria,  da  fonti  legislative  o
regolamentari applicabili nell'azienda o ente, ai sensi  delle  norme
di legge in vigore; 
      b) per dimissioni del dirigente; 
      c) per recesso dell'azienda o ente ai sensi dell'art. 36, comma
4, del C.C.N.L. del 5 dicembre  1996  come  modificato  dall'art.  8,
comma 15, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area IV e 35,  comma  4
del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 come modificato dall'art.  8,  comma
15, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area III con riferimento alla
sola dirigenza  sanitaria  e  delle  professioni  sanitarie  (Recesso
dell'azienda o ente); 
      d) per decesso del dirigente; 
      e) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito
per l'accesso; 
      f)  per  recesso  unilaterale  ai  sensi   dell'art.   72   del
decreto-legge n. 112/2008. 
    2. Nel caso di cui al comma 1,  lettera  a),  non  e'  dovuto  il
preavviso in quanto la risoluzione del  rapporto  di  lavoro  avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo a  quello  di  compimento  dell'eta'
prevista. L'azienda o ente comunica tempestivamente  e  comunque  per
iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. 
    3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il dirigente deve dare
comunicazione scritta all'Azienda o Ente  rispettando  i  termini  di
preavviso.