Art. 74. Direttore 1. Il Direttore e' eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta tra una terna di studiosi di prestigio internazionale proposta dal Rettore. 2. Il Direttore resta in carica quattro anni, e' immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la propria attivita' a tempo pieno. 3. Il Direttore: a. convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico e il Consiglio didattico; b. promuove e coordina le attivita' della Scuola e ne assicura il funzionamento; c. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Universita' e con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali; d. presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attivita'; e. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato accademico relativamente ai punti aventi per oggetto tematiche inerenti all'ISUFI.