(Allegato-art. 74)
                              Art. 74. 
 
                              Direttore 
 
    1. Il Direttore e' eletto dal  Senato  accademico  a  maggioranza
assoluta tra  una  terna  di  studiosi  di  prestigio  internazionale
proposta dal Rettore. 
    2. Il Direttore resta in carica quattro anni,  e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta e svolge la  propria  attivita'  a  tempo
pieno. 
    3. Il Direttore: 
      a. convoca e  presiede  il  Consiglio  direttivo,  il  Comitato
scientifico e il Consiglio didattico; 
      b. promuove e coordina le attivita' della Scuola e ne  assicura
il funzionamento; 
      c. garantisce il collegamento  istituzionale  delle  iniziative
intraprese dalla Scuola con l'Universita'  e  con  altre  istituzioni
universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali; 
      d.  presenta  al  Senato   accademico   e   al   Consiglio   di
amministrazione il programma annuale delle attivita'; 
      e. partecipa senza diritto  di  voto  alle  sedute  del  Senato
accademico  relativamente  ai  punti  aventi  per  oggetto  tematiche
inerenti all'ISUFI.