Art. 75.
Procedure di valutazione
1. Le aziende o enti, con proprio regolamento, definiscono
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attivita'
professionale svolta dai dirigenti nonche' dei costi, dei rendimenti
e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire
correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche
alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente
disponibili, stabilendo le modalita' con le quali tutti i processi di
valutazione di cui al presente capo si articolano.
2. I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti
organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale.
3. Le aziende o enti adottano preventivamente i criteri generali
che informano i sistemi di valutazione delle attivita' professionali,
delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti
nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi
e sistemi di valutazione, tenuto conto dell'art. 65, lettera b). Tali
criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di confronto ai
sensi dell'art. 64, comma 1, lettera b).
4. Le procedure di valutazione devono essere improntate ai
seguenti principi:
a) imparzialita', celerita' e puntualita' al fine di garantire
la continuita' e la certezza delle attivita' professionali connesse
all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati
conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonche'
l'erogazione delle relative componenti retributive, inerenti alla
retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei
risultati conseguiti;
b) trasparenza dei criteri usati, oggettivita' delle
metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione
espressa;
c) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche
attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione
di prima e seconda istanza;
d) diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte del
soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione
sulla quale l'organismo di verifica e' chiamato a pronunciarsi.
5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che
agli obiettivi gestionali e specifici riferiti alla singola
professionalita' nonche' ai relativi criteri di verifica dei
risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte
finalita' delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed e'
costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli
articoli 70 e 71, con particolare riguardo al comma 13 dell'art. 71,
ulteriormente integrabili a livello aziendale nell'ambito del proprio
regolamento.