(Allegato-art. 76)
                              Art. 76. 
 
Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali
                    e dei risultati dei dirigenti 
 
    1.  Gli  organismi  preposti  alla  verifica  e  valutazione  dei
dirigenti sono: 
      a) il collegio tecnico; 
      b) l'organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con
funzioni analoghe previsto nell'organizzazione aziendale. 
    2. In prima  istanza,  il  dirigente  direttamente  sovraordinato
secondo l'organizzazione aziendale e, in seconda istanza, il collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto  dal  direttore
di  Dipartimento,  nel  quale  deve  essere   sempre   garantita   la
rappresentanza del profilo del valutato, sono deputati alla  verifica
e valutazione di tutti i dirigenti alla scadenza  dell'incarico  loro
conferito in relazione alle  attivita'  professionali  svolte  ed  ai
risultati raggiunti. Tale valutazione  deve  essere  fatta  entro  la
scadenza degli incarichi  stessi  allo  scopo  di  assicurare,  senza
soluzione  di  continuita',  il  rinnovo  o  l'affidamento  di  altro
incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi. 
    3. Il collegio tecnico dovra' dotarsi di un  proprio  regolamento
di funzionamento, diretto, tra  l'altro,  alla  soluzione  di  alcuni
casi, quali, ad esempio, l'astensione - da  parte  del  direttore  di
Dipartimento componente del collegio tecnico - dalla  valutazione  di
un dirigente gia' da lui stesso valutato ovvero chi  debba  procedere
alla valutazione di seconda istanza ove questa riguardi un  dirigente
di struttura complessa - componente del collegio tecnico. 
    4. In prima  istanza,  il  dirigente  direttamente  sovraordinato
secondo l'organizzazione aziendale e in seconda istanza,  l'organismo
indipendente di valutazione o altro soggetto  con  funzioni  analoghe
previsto nell'organizzazione aziendale, sono deputati alla verifica e
valutazione annuale, secondo gli indirizzi definiti dalle  regioni  e
ai fini di cui ai successivi art. 77 e art. 80: 
      a) dei risultati di gestione e prestazionali del  dirigente  di
Dipartimento, di struttura complessa, di distretto,  e  di  struttura
semplice; 
      b) dei risultati raggiunti da  tutti  gli  altri  dirigenti  in
relazione agli obiettivi assegnati. 
    5. Per le diverse  tipologie  di  valutazione  sopra  richiamate,
sulla base degli specifici regolamenti aziendali di attuazione: 
      la valutazione di prima istanza attiene alla verifica  ed  alla
valutazione di merito dei  risultati  conseguiti  e  delle  attivita'
professionali svolte, rappresentando  il  momento  conclusivo  di  un
processo articolato di definizione dei risultati  e  delle  attivita'
attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine  appunto,  di
valutazione conclusiva di quanto conseguito; 
      la valutazione di seconda istanza attiene alla verifica ed alla
validazione della correttezza metodologica della valutazione  attuata
in prima istanza, con la possibilita' di  modificarla  ed  integrarla
qualora si rilevassero anomalie significative, certificando cosi'  le
valutazioni finali; inoltre si attua attraverso valutazioni di merito
nel caso di prima istanza negativa nell'ambito della procedura di cui
all'art. 79.