Art. 76.
Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali
e dei risultati dei dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei
dirigenti sono:
a) il collegio tecnico;
b) l'organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con
funzioni analoghe previsto nell'organizzazione aziendale.
2. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato
secondo l'organizzazione aziendale e, in seconda istanza, il collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore
di Dipartimento, nel quale deve essere sempre garantita la
rappresentanza del profilo del valutato, sono deputati alla verifica
e valutazione di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro
conferito in relazione alle attivita' professionali svolte ed ai
risultati raggiunti. Tale valutazione deve essere fatta entro la
scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza
soluzione di continuita', il rinnovo o l'affidamento di altro
incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi.
3. Il collegio tecnico dovra' dotarsi di un proprio regolamento
di funzionamento, diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni
casi, quali, ad esempio, l'astensione - da parte del direttore di
Dipartimento componente del collegio tecnico - dalla valutazione di
un dirigente gia' da lui stesso valutato ovvero chi debba procedere
alla valutazione di seconda istanza ove questa riguardi un dirigente
di struttura complessa - componente del collegio tecnico.
4. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato
secondo l'organizzazione aziendale e in seconda istanza, l'organismo
indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe
previsto nell'organizzazione aziendale, sono deputati alla verifica e
valutazione annuale, secondo gli indirizzi definiti dalle regioni e
ai fini di cui ai successivi art. 77 e art. 80:
a) dei risultati di gestione e prestazionali del dirigente di
Dipartimento, di struttura complessa, di distretto, e di struttura
semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in
relazione agli obiettivi assegnati.
5. Per le diverse tipologie di valutazione sopra richiamate,
sulla base degli specifici regolamenti aziendali di attuazione:
la valutazione di prima istanza attiene alla verifica ed alla
valutazione di merito dei risultati conseguiti e delle attivita'
professionali svolte, rappresentando il momento conclusivo di un
processo articolato di definizione dei risultati e delle attivita'
attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine appunto, di
valutazione conclusiva di quanto conseguito;
la valutazione di seconda istanza attiene alla verifica ed alla
validazione della correttezza metodologica della valutazione attuata
in prima istanza, con la possibilita' di modificarla ed integrarla
qualora si rilevassero anomalie significative, certificando cosi' le
valutazioni finali; inoltre si attua attraverso valutazioni di merito
nel caso di prima istanza negativa nell'ambito della procedura di cui
all'art. 79.