(Allegato-art. 78)
                              Art. 78. 
 
Modalita' ed  effetti  della  valutazione  positiva  delle  attivita'
  professionali  svolte  e  dei  risultati  raggiunti  da  parte  del
  collegio tecnico 
 
    1. La valutazione del collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti
e tiene conto: 
      a) della collaborazione interna  e  livello  di  partecipazione
multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale; 
      b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello
svolgimento  delle  attivita'  professionali  relative   all'incarico
affidato; 
      c) dei risultati delle procedure di controllo  con  particolare
riguardo  all'appropriatezza  e  qualita'   dei   processi/attivita',
all'orientamento all'utenza,  alle  certificazioni  di  qualita'  dei
servizi; 
      d) dell'efficacia dei modelli  organizzativi  adottati  per  il
raggiungimento degli obiettivi; 
      e) della capacita' dimostrata nel motivare, guidare e  valutare
i collaboratori e  di  generare  un  clima  organizzativo  favorevole
all'uso  ottimale   delle   risorse,   attraverso   una   equilibrata
individuazione dei  carichi  di  lavoro  del  personale,  dei  volumi
prestazionali nonche' della gestione degli istituti contrattuali; 
      f) della capacita'  dimostrata  nel  gestire  e  promuovere  le
innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per  quanto
riguarda il  rispetto  dei  tempi  e  modalita'  nelle  procedure  di
negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonche'
i processi formativi e la selezione del personale; 
      g) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art.  54
decreto legislativo n. 165/2001 e  del  codice  di  comportamento  di
amministrazione adottato da ciascuna azienda  o  ente,  tenuto  conto
anche delle modalita' di gestione delle responsabilita'  dirigenziali
e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici  nonche'
delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti; 
      h) delle valutazioni annuali  conseguite,  in  seconda  istanza
dall'organismo indipendente di valutazione; 
      i) delle eventuali indicazioni regionali. 
    2.  L'esito  positivo  della  valutazione  affidata  al  collegio
tecnico realizza la condizione per  la  conferma  dell'incarico  gia'
assegnato o per il conferimento  di  altro  incarico  della  medesima
tipologia  di  pari  o  maggior  rilievo  gestionale,   economico   e
professionale, nel rispetto dell'art. 71.