Art. 78.
Modalita' ed effetti della valutazione positiva delle attivita'
professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del
collegio tecnico
1. La valutazione del collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti
e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione
multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello
svolgimento delle attivita' professionali relative all'incarico
affidato;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare
riguardo all'appropriatezza e qualita' dei processi/attivita',
all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualita' dei
servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il
raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare
i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole
all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi
prestazionali nonche' della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacita' dimostrata nel gestire e promuovere le
innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto
riguarda il rispetto dei tempi e modalita' nelle procedure di
negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonche'
i processi formativi e la selezione del personale;
g) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54
decreto legislativo n. 165/2001 e del codice di comportamento di
amministrazione adottato da ciascuna azienda o ente, tenuto conto
anche delle modalita' di gestione delle responsabilita' dirigenziali
e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonche'
delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;
h) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza
dall'organismo indipendente di valutazione;
i) delle eventuali indicazioni regionali.
2. L'esito positivo della valutazione affidata al collegio
tecnico realizza la condizione per la conferma dell'incarico gia'
assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima
tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e
professionale, nel rispetto dell'art. 71.