Art. 81.
Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali
svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del
collegio tecnico
1. L'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle
attivita' professionali svolte dai dirigenti e dei risultati
raggiunti affidato al collegio tecnico e' attuato con le procedure di
cui all'art. 79.
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi
positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non e'
confermato. Lo stesso e' mantenuto in servizio con altro incarico tra
quelli ricompresi nell'art. 70 comma 1, lettere b) e c). Il
mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennita' di
struttura complessa ove attribuita.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo
della verifica del comma 1, effettuata alla scadenza dell'incarico,
non consente la conferma nell'incarico gia' affidato e comporta
l'affidamento di un incarico tra quelli dell'art. 70, lettere b) e c)
di minor valore economico.
4. Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la
retribuzione di posizione complessiva, e' decurtata in una misura non
superiore al 40%. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a
quanto percepito.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 e' comunque fatta salva
la facolta' di recesso dell'azienda o ente previa attuazione delle
procedure previste dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, I
biennio economico e art. 20, commi 1, 2 e 3, del CCNL del 3 novembre
2005 dell'Area III, con riferimento al personale destinatario della
presente sezione.
6. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova
verifica l'anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti
negativi della valutazione con riguardo alla decurtazione della
retribuzione di posizione complessiva.