(Allegato-art. 81)
                              Art. 81. 
 
Effetti della  valutazione  negativa  delle  attivita'  professionali
svolte e  dei  risultati  raggiunti  sugli  incarichi  da  parte  del
                          collegio tecnico 
 
    1. L'esito negativo del processo di verifica e valutazione  delle
attivita'  professionali  svolte  dai  dirigenti  e   dei   risultati
raggiunti affidato al collegio tecnico e' attuato con le procedure di
cui all'art. 79. 
    2.  Il  dirigente  di  struttura   complessa   che   non   superi
positivamente  la  verifica  alla  scadenza  dell'incarico   non   e'
confermato. Lo stesso e' mantenuto in servizio con altro incarico tra
quelli  ricompresi  nell'art.  70  comma  1,  lettere  b)  e  c).  Il
mantenimento in  servizio  comporta  la  perdita  dell'indennita'  di
struttura complessa ove attribuita. 
    3. Nei confronti dei restanti dirigenti,  il  risultato  negativo
della verifica del comma 1, effettuata alla  scadenza  dell'incarico,
non consente la  conferma  nell'incarico  gia'  affidato  e  comporta
l'affidamento di un incarico tra quelli dell'art. 70, lettere b) e c)
di minor valore economico. 
    4. Per tutti i dirigenti in  caso  di  valutazione  negativa,  la
retribuzione di posizione complessiva, e' decurtata in una misura non
superiore al 40%. Sono fatti salvi  eventuali  conguagli  rispetto  a
quanto percepito. 
    5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 e' comunque  fatta  salva
la facolta' di recesso dell'azienda o ente  previa  attuazione  delle
procedure previste dall'art.  23  del  CCNL  dell'8  giugno  2000,  I
biennio economico e art. 20, commi 1, 2 e 3, del CCNL del 3  novembre
2005 dell'Area III, con riferimento al personale  destinatario  della
presente sezione. 
    6. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad  una  nuova
verifica l'anno successivo per la eventuale rimozione  degli  effetti
negativi della  valutazione  con  riguardo  alla  decurtazione  della
retribuzione di posizione complessiva.