(Allegato-art. 84)
                              Art. 84. 
 
                         Codice disciplinare 
 
    1. Nel rispetto del principio di gradualita'  e  proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il  tipo  e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali: 
      a) intenzionalita'  del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza  o  imperizia  dimostrate,  tenuto   conto   anche   della
prevedibilita' dell'evento; 
      b) rilevanza degli obblighi violati; 
      c) responsabilita' connesse alla posizione di  lavoro  occupata
dal dipendente; 
      d) grado di danno o di pericolo  causato  all'azienda  o  ente,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; 
      e) sussistenza di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore,  ai  precedenti
disciplinari  nell'ambito  del  biennio  previsto  dalla  legge,   al
comportamento verso gli utenti; 
      f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo  tra
di loro. 
    2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'. 
    3. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale  o
scritto al massimo della multa di  importo  pari  a  quattro  ore  di
retribuzione, si  applica,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a) inosservanza delle disposizioni  di  servizio,  ivi  incluse
quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema  di  assenze  per
malattia,  nonche'  dell'orario  di  lavoro,  ove  non  ricorrano  le
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a)  del
decreto legislativo n. 165/2001; 
      b) condotta non conforme, nell'ambiente di lavoro,  a  principi
di correttezza verso superiori o altri  dipendenti  o  nei  confronti
degli utenti o terzi; 
      c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui  quali,
in relazione alle sue responsabilita', debba espletare  attivita'  di
custodia o vigilanza; 
      d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione  degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato  danno  o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'azienda  o  ente  o  di
terzi; 
      e) rifiuto di  assoggettarsi  a  visite  personali  disposte  a
tutela del patrimonio dell'azienda o ente,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall' articolo 6 della legge. n. 300/1970; 
      f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento  dei
compiti assegnati,  ove  non  ricorrano  le  fattispecie  considerate
nell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001; 
      g) violazione dell'obbligo previsto  dall'art.  55-novies,  del
decreto legislativo n. 165/2001; 
      h) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. 
    L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal  bilancio
dell'azienda o ente e destinato al welfare integrativo a  favore  dei
dipendenti ai sensi dell'art. 89 (Welfare integrativo). 
    4. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione fino a un massimo di  dieci  giorni  si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione  ai  criteri
di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; 
      b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3; 
      c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater,
comma 1, lettera b) del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  assenza
ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalita' a distanza  o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,  l'entita'  della
sanzione e' determinata  in  relazione  alla  durata  dell'assenza  o
dell'abbandono  del  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita' della violazione dei doveri del dipendente,  agli  eventuali
danni causati all'azienda o ente, agli utenti o ai terzi; 
      d) ingiustificato ritardo, non superiore  a  cinque  giorni,  a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 
      e)  svolgimento  di  attivita'  che   ritardino   il   recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; 
      f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda o ente,
salvo che siano espressione della  liberta'  di  pensiero,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970; 
      g)  ove  non  sussista  la  gravita'   e   reiterazione   delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo n.  165/2001,  atti,  comportamenti  o  molestie,
lesivi della dignita' della persona; 
      h)  ove  non  sussista  la  gravita'   e   reiterazione   delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo n.  165/2001,  atti  o  comportamenti  aggressivi
ostili e denigratori, nell'ambiente di lavoro, che assumano forme  di
violenza morale nei confronti di un altro  dipendente,  comportamenti
minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o  diffamatori  nei  confronti  di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi; 
      i) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente  nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o ente, agli
utenti o ai terzi. 
    5. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica  nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    6. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un  massimo  di  tre  mesi,  si  applica  nei  casi  previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    7. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si  applica
nel  caso  previsto  dall'art.  55-sexies,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 165/2001. 
    8. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo  di
sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in  relazione
ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 
      b) occultamento, da parte del responsabile della custodia,  del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'azienda o ente o ad esso affidati; 
      c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove  non
sussista la gravita' e reiterazione; 
      d) alterchi con vie di fatto negli ambienti  di  lavoro,  anche
con gli utenti; 
      e) violazione  di  doveri  ed  obblighi  di  comportamento  non
ricompresi specificatamente nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia,
comunque, derivato grave danno all'azienda o ente  agli  utenti  o  a
terzi. 
      f)  fino  a  due  assenze  ingiustificate   dal   servizio   in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale; 
      g) ingiustificate assenze collettive  nei  periodi  in  cui  e'
necessario  assicurare   continuita'   nell'erogazione   di   servizi
all'utenza. 
    9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta  causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento  si
applica: 
      1) con preavviso per: 
        a) le  ipotesi  considerate  dall'art.  55-quater,  comma  1,
lettere b), c) e da f-bis) a f)-quinquies del decreto legislativo  n.
165/2001; 
        b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7  e
8; 
        c) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o  molestie  a
carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento  o  la  molestia
rivestano carattere di particolare gravita'; 
        d)  condanna  passata  in  giudicato,  per  un  delitto  che,
commesso fuori del  servizio  e  non  attinente  in  via  diretta  al
rapporto di lavoro, non  ne  consenta  la  prosecuzione  per  la  sua
specifica gravita'; 
        e) la violazione  degli  obblighi  di  comportamento  di  cui
all'art. 16,  comma  2  secondo  e  terzo  periodo  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013; 
        f) violazione dei doveri e degli  obblighi  di  comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di  gravita'
tale, secondo i criteri di cui al  comma  1,  da  non  consentire  la
prosecuzione del rapporto di lavoro; 
        g) mancata ripresa del servizio,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, dopo periodi  di  interruzione  dell'attivita'  previsti
dalle  disposizioni  legislative   e   contrattuali   vigenti,   alla
conclusione del periodo di sospensione o alla  scadenza  del  termine
fissato dall'azienda o ente; 
      2) senza preavviso per: 
        a) le  ipotesi  considerate  nell'art.  55-quater,  comma  1,
lettera a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001; 
        b) commissione di gravi fatti illeciti di  rilevanza  penale,
ivi  compresi  quelli  che  possono  dare  luogo   alla   sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell'art. 68 (Sospensione  cautelare
in caso di procedimento penale) del CCNL del 21  maggio  2018,  fatto
salvo  quanto  previsto  dall'art.  69  (Rapporto  tra   procedimento
disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 21 maggio 2018; 
        c) condanna passata in giudicato per un delitto  commesso  in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in  via  diretta  al
rapporto di lavoro,  non  ne  consenta  neanche  provvisoriamente  la
prosecuzione per la sua specifica gravita'; 
        d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi -  di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti  di  rilevanza
penale, sono di gravita'  tale  da  non  consentire  la  prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
        e) condanna, anche non passata in giudicato: 
          per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma  1,
del decreto legislativo n. 235/2012; 
          per i delitti indicati dall'art. 12, commi 1, 2 e  3  della
legge 11 gennaio 2018, n. 3; 
          quando  alla  condanna  consegua  comunque   l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici; 
          per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge  27
marzo 2001, n. 97; 
          per gravi delitti commessi in servizio. 
        f)  violazioni   dolose   degli   obblighi   non   ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti,  anche  nei  confronti  di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al  comma  1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro. 
    10. Le mancanze non espressamente previste nei  commi  precedenti
sono comunque sanzionate  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1,
facendosi   riferimento,   quanto   all'individuazione   dei    fatti
sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali  e  agli  obblighi
dei lavoratori di  cui  all'art.  64  (Obblighi  del  dipendente),  e
facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura  delle  sanzioni,
ai principi desumibili dai commi precedenti. 
    11. Al codice disciplinare, di cui  al  presente  articolo,  deve
essere data la massima pubblicita' mediante  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'azienda o ente secondo le previsioni dell'art. 55,
comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    12. In sede di prima applicazione, il  codice  disciplinare  deve
essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di  cui  al  comma
11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del  CCNL  e  si
applica  dal  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione. 
    13. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  66
(Codice disciplinare) del CCNL del 21 maggio 2018.