(Allegato A-art. 97)
                              Art. 97. 
                       Indennita' di funzione 
 
    1. Gli enti possono erogare al personale  di  cui  alla  presente
Sezione  inquadrato  nell'Area  degli  Istruttori  e  nell'Area   dei
Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare  di
un  incarico  di  EQ,  una  indennita'  di  funzione  per  compensare
l'esercizio  di  compiti  di  responsabilita'   connessi   al   grado
rivestito. 
    2. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 1 e'  determinato,
tenendo conto specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi
ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale  prevista  in
materia e delle connesse responsabilita', nonche' delle  peculiarita'
dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino  a
un massimo di euro 3.000 annui  lordi  da  corrispondere  per  dodici
mensilita', elevabile fino  ad  un  massimo  di  euro  4.000  per  il
personale  inquadrato  nell'Area  dei   Funzionari   e   dell'Elevata
Qualificazione. 
    3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché
i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto  previsto  al
comma 2, sono determinati in sede di  contrattazione  integrativa  di
cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa). 
    4. L'indennità di cui al presente articolo: 
      a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30,
comma 5 del presente CCNL (Turnazioni) 
      b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma  1,
lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
      c) è cumulabile con  l'indennità  di  cui  all'art.  100  del
presente CCNL; 
      d) è cumulabile con  i  compensi  correlati  alla  performance
individuale e collettiva; 
      e) non è cumulabile con  le  indennità  di  cui  all'art.  84
(Indennita' di specifiche responsabilita') del presente CCNL; 
      f) e' cumulabile con i compensi derivanti da  attivita'  svolte
per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi. 
    5. Gli oneri per la  corresponsione  dell'indennità  di  cui  al
presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate  di  cui
all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) 
    6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 56 sexies
del CCNL 21 maggio 2018.