Art. 97. Indennita' di funzione 1. Gli enti possono erogare al personale di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ, una indennita' di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilita' connessi al grado rivestito. 2. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 1 e' determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia e delle connesse responsabilita', nonche' delle peculiarita' dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di euro 3.000 annui lordi da corrispondere per dodici mensilita', elevabile fino ad un massimo di euro 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. 3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa). 4. L'indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, comma 5 del presente CCNL (Turnazioni) b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 100 del presente CCNL; d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva; e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 84 (Indennita' di specifiche responsabilita') del presente CCNL; f) e' cumulabile con i compensi derivanti da attivita' svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi. 5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 56 sexies del CCNL 21 maggio 2018.