(Testo unico imposte sui redditi-art. 183)
                              ART. 183 
                       Stabile organizzazione 
(articolo 162 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 187,  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
l'espressione «stabile organizzazione»  designa  una  sede  fissa  di
affari per mezzo della quale  l'impresa  non  residente  esercita  in
tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato. 
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: 
a) una sede di direzione; 
b) una succursale; 
c) un ufficio; 
d) un'officina; 
e) un laboratorio; 
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava
o altro luogo di  estrazione  di  risorse  naturali,  anche  in  zone
situate al di fuori delle acque territoriali in cui,  in  conformita'
al  diritto  internazionale  consuetudinario  e   alla   legislazione
nazionale relativa all'esplorazione e allo  sfruttamento  di  risorse
naturali, lo Stato puo' esercitare  diritti  relativi  al  fondo  del
mare, al suo sottosuolo e alle risorse naturali; 
g) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio
dello Stato costruita in modo tale da  non  fare  risultare  una  sua
consistenza fisica nel territorio stesso. 
3. Un cantiere di costruzione o  di  montaggio  o  di  installazione,
ovvero l'esercizio di attivita' di supervisione a esso  connesse,  e'
considerato  «stabile  organizzazione»  soltanto  se  tale  cantiere,
progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi. 
4.  Fermi  restando  i  commi  da  1  a  3,   la   dizione   «stabile
organizzazione» non comprende: 
a)  l'uso  di  una  installazione  ai  soli  fini  di  deposito,   di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
b)  la  disponibilita'  di  beni  o  merci  appartenenti  all'impresa
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
c)  la  disponibilita'  di  beni  o  merci  appartenenti  all'impresa
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di  un'altra
impresa; 
d) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata  ai  soli
fini di acquistare beni o merci o  di  raccogliere  informazioni  per
l'impresa; 
e) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata  ai  soli
fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attivita'; 
f) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata  ai  soli
fini  dell'esercizio  combinato  delle  attivita'  menzionate   nelle
lettere da a) a e). 
5. Le disposizioni del comma 4  si  applicano  a  condizione  che  le
attivita' di cui alle lettere da a) a e) o,  nei  casi  di  cui  alla
lettera f), l'attivita' complessiva della sede fissa  d'affari  siano
di carattere preparatorio o ausiliario. 
6. Il comma 4 non si applica  a  una  sede  fissa  d'affari  che  sia
utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o  un'impresa
strettamente correlata svolge la sua attivita' nello stesso  luogo  o
in un altro luogo nel territorio dello Stato  e  lo  stesso  luogo  o
l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa  o
per l'impresa strettamente correlata  in  base  alle  previsioni  del
presente articolo, ovvero l'attivita'  complessiva  risultante  dalla
combinazione delle attivita' svolte dalle due  imprese  nello  stesso
luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei
due luoghi, non sia di carattere preparatorio o  ausiliario,  purche'
le attivita' svolte dalle due imprese nello  stesso  luogo,  o  dalla
stessa impresa,  o  dalle  imprese  strettamente  correlate  nei  due
luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano  parte  di  un
complesso unitario di operazioni d'impresa. 
7. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto  dai
commi 8, 10 e 11, se un soggetto agisce nel  territorio  dello  Stato
per  conto  di  un'impresa  non  residente  e  abitualmente  conclude
contratti o opera  ai  fini  della  conclusione  di  contratti  senza
modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in
nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprieta',
o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa
o che l'impresa ha il diritto di  utilizzare,  oppure  relativi  alla
fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che  tale
impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato
in relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per  conto
dell'impresa, a meno che le attivita' di tale soggetto siano limitate
allo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  4  le  quali,  se
esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero
di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai  sensi
delle disposizioni del medesimo comma 4. 
8. Il comma 7 non si  applica  quando  il  soggetto,  che  opera  nel
territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente,  svolge
la propria attivita' in qualita' di agente indipendente e agisce  per
l'impresa nell'ambito della propria  ordinaria  attivita'.  Tuttavia,
quando un soggetto opera esclusivamente o  quasi  esclusivamente  per
conto di una o piu' imprese alle  quali  e'  strettamente  correlato,
tale soggetto non e' considerato un agente indipendente, ai sensi del
presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese. 
9. Ai soli fini del presente articolo, un  soggetto  e'  strettamente
correlato a un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e  di  tutte
le circostanze rilevanti, l'uno ha  il  controllo  dell'altra  ovvero
entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In  ogni  caso,  un
soggetto e' considerato strettamente correlato a un'impresa se  l'uno
possiede direttamente o indirettamente piu' del 50  per  cento  della
partecipazione dell'altra o, nel caso di una societa',  piu'  del  50
per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se
entrambi sono  partecipati  da  un  altro  soggetto,  direttamente  o
indirettamente, per piu' del 50 per cento  della  partecipazione,  o,
nel caso di una societa', per piu' del 50 per cento  del  totale  dei
diritti di voto e del capitale sociale. 
10. Ai fini del comma 8, al ricorrere  delle  condizioni  di  cui  al
comma 11, si considera indipendente dal veicolo di  investimento  non
residente il soggetto,  residente  o  non  residente  anche  operante
tramite propria stabile organizzazione nel  territorio  dello  Stato,
che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente  o
di sue controllate, dirette  o  indirette,  e  anche  se  con  poteri
discrezionali,  abitualmente  concluda  contratti  di  acquisto,   di
vendita o di negoziazione, o  comunque  contribuisca,  anche  tramite
operazioni preliminari o accessorie,  all'acquisto,  alla  vendita  o
alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e  comprese
le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti. 
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano a condizione che: 
a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate
siano residenti o localizzati in  uno  Stato  o  territorio  compreso
nell'elenco di cui all'articolo 71, comma 4, lettera  c),  del  testo
unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33; 
b) il veicolo di investimento non residente rispetti i  requisiti  di
indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 12; 
c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attivita'  nel
territorio  dello  Stato  in  nome  o  per  conto  del   veicolo   di
investimento non residente  di  cui  alla  lettera  a),  non  ricopra
cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di
investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga
una partecipazione ai risultati economici del veicolo  d'investimento
non residente superiore al 25 per cento. A tal  fine  si  considerano
anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti  appartenenti
al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 12
stabilisce le modalita' di computo della partecipazione agli utili; 
d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel  territorio
dello  Stato  del  soggetto  non  residente,   che   presta   servizi
nell'ambito di accordi con entita' appartenenti  al  medesimo  gruppo
riceva, per  l'attivita'  svolta  nel  territorio  dello  Stato,  una
remunerazione  supportata  dalla   documentazione   idonea   di   cui
all'articolo 27, comma 8, del testo unico delle  sanzioni  tributarie
amministrative e penali di cui  al  decreto  legislativo  5  novembre
2024, n. 173. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite  le  linee  guida  per  l'applicazione  a  tale
remunerazione dell'articolo 119, comma 8. 
12. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 10
e 11. 
13. Nonostante quanto previsto dal comma 8, non  costituisce  stabile
organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti  nel
territorio  dello  Stato  la  propria  attivita'  per  mezzo  di   un
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,  o
di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo  1968,  n.  478,
che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi
dell'impresa, anche in via continuativa. 
14. Il fatto  che  un'impresa  non  residente  con  o  senza  stabile
organizzazione  nel  territorio  dello  Stato  controlli   un'impresa
residente, ne sia  controllata,  o  che  entrambe  le  imprese  siano
controllate da un terzo soggetto esercente o no  attivita'  d'impresa
non costituisce di per se' motivo  sufficiente  per  considerare  una
qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra. 
15. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 11, la  sede  fissa
d'affari a disposizione di un'impresa  residente  che  vi  svolge  la
propria  attivita',  utilizzando  il  proprio   personale,   non   si
considera, ai fini  del  comma  1,  a  disposizione  del  veicolo  di
investimento di cui al comma 11, lettera a) non residente per il solo
fatto che l'attivita' dell'impresa residente  reca  un  beneficio  al
predetto veicolo.