ART. 183
Stabile organizzazione
(articolo 162 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 187, ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di
affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in
tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava
o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone
situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita'
al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione
nazionale relativa all'esplorazione e allo sfruttamento di risorse
naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi al fondo del
mare, al suo sottosuolo e alle risorse naturali;
g) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio
dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua
consistenza fisica nel territorio stesso.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione,
ovvero l'esercizio di attivita' di supervisione a esso connesse, e'
considerato «stabile organizzazione» soltanto se tale cantiere,
progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione «stabile
organizzazione» non comprende:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) la disponibilita' di beni o merci appartenenti all'impresa
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilita' di beni o merci appartenenti all'impresa
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per
l'impresa;
e) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attivita';
f) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini dell'esercizio combinato delle attivita' menzionate nelle
lettere da a) a e).
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le
attivita' di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla
lettera f), l'attivita' complessiva della sede fissa d'affari siano
di carattere preparatorio o ausiliario.
6. Il comma 4 non si applica a una sede fissa d'affari che sia
utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa
strettamente correlata svolge la sua attivita' nello stesso luogo o
in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o
l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o
per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del
presente articolo, ovvero l'attivita' complessiva risultante dalla
combinazione delle attivita' svolte dalle due imprese nello stesso
luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei
due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purche'
le attivita' svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla
stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due
luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un
complesso unitario di operazioni d'impresa.
7. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dai
commi 8, 10 e 11, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato
per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude
contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza
modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in
nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprieta',
o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa
o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla
fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale
impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
in relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per conto
dell'impresa, a meno che le attivita' di tale soggetto siano limitate
allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 le quali, se
esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero
di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi
delle disposizioni del medesimo comma 4.
8. Il comma 7 non si applica quando il soggetto, che opera nel
territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge
la propria attivita' in qualita' di agente indipendente e agisce per
l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attivita'. Tuttavia,
quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per
conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlato,
tale soggetto non e' considerato un agente indipendente, ai sensi del
presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
9. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto e' strettamente
correlato a un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte
le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero
entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un
soggetto e' considerato strettamente correlato a un'impresa se l'uno
possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento della
partecipazione dell'altra o, nel caso di una societa', piu' del 50
per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se
entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o
indirettamente, per piu' del 50 per cento della partecipazione, o,
nel caso di una societa', per piu' del 50 per cento del totale dei
diritti di voto e del capitale sociale.
10. Ai fini del comma 8, al ricorrere delle condizioni di cui al
comma 11, si considera indipendente dal veicolo di investimento non
residente il soggetto, residente o non residente anche operante
tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o
di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri
discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di
vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite
operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o
alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese
le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano a condizione che:
a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate
siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso
nell'elenco di cui all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
b) il veicolo di investimento non residente rispetti i requisiti di
indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 12;
c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attivita' nel
territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di
investimento non residente di cui alla lettera a), non ricopra
cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di
investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga
una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento
non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano
anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti
al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 12
stabilisce le modalita' di computo della partecipazione agli utili;
d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio
dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi
nell'ambito di accordi con entita' appartenenti al medesimo gruppo
riceva, per l'attivita' svolta nel territorio dello Stato, una
remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui
all'articolo 27, comma 8, del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre
2024, n. 173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale
remunerazione dell'articolo 119, comma 8.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 10
e 11.
13. Nonostante quanto previsto dal comma 8, non costituisce stabile
organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel
territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o
di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478,
che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi
dell'impresa, anche in via continuativa.
14. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa
residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano
controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa
non costituisce di per se' motivo sufficiente per considerare una
qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.
15. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 11, la sede fissa
d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la
propria attivita', utilizzando il proprio personale, non si
considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di
investimento di cui al comma 11, lettera a) non residente per il solo
fatto che l'attivita' dell'impresa residente reca un beneficio al
predetto veicolo.