(Testo unico imposte sui redditi-art. 184)
                              ART. 184 
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di
                          imprese residenti 
(articolo 168-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato  puo'  optare  per
l'esenzione degli utili e  delle  perdite  attribuibili  a  tutte  le
proprie stabili organizzazioni all'estero. 
2.  L'opzione  e'  irrevocabile  ed  e'  esercitata  al  momento   di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto  dal  medesimo
periodo d'imposta. 
3. Quando la stabile organizzazione soddisfa  le  condizioni  di  cui
all'articolo 186, comma 4 l'opzione di cui al comma  1  si  esercita,
relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra
l'esimente di cui al citato articolo 186, comma 8. 
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al  comma  1  applicano
alle  proprie  stabili  organizzazioni,  in   assenza   dell'esimente
richiamata nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 186. 
5. Nel  caso  di  esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1  con
riferimento  alle  stabili  organizzazioni  per  le   quali   risulti
integrato il requisito dell'articolo 162, comma 1 e non si siano rese
applicabili le disposizioni di cui all'articolo  186,  si  applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 49, comma
4, e 98, comma 5. 
6. Per le stabili organizzazioni  gia'  esistenti  alla  data  del  7
ottobre 2015, l'opzione di cui al comma 1 viene esercitata  entro  il
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  del
7 ottobre 2015, con effetto dal periodo d'imposta in corso  a  quello
di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina  in
se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. 
7.  Ai  fini  del  comma  6,  l'impresa  indica  separatamente  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di  esercizio
dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna  stabile
organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a  quello  di
effetto dell'opzione. Se ne deriva una  perdita  fiscale  netta,  gli
utili successivamente realizzati dalla  stabile  organizzazione  sono
imponibili fino a concorrenza della stessa.  Dall'imposta  dovuta  si
scomputano  le  eventuali  eccedenze  positive  di   imposta   estera
riportabili ai sensi dell'articolo 185, comma 6. 
8. Le disposizioni del comma 7 relative  al  recupero  delle  perdite
fiscali pregresse della stabile  organizzazione  si  applicano  anche
quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile  organizzazione
o parte  della  stessa  ad  altra  impresa  del  gruppo  che  fruisca
dell'opzione di cui al comma 1. 
9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della  stabile
organizzazione o di parte  della  stessa  l'ammontare  dell'eventuale
perdita netta realizzata dalla medesima  stabile  organizzazione  nei
cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento. 
10. In caso di  esercizio  dell'opzione,  il  reddito  della  stabile
organizzazione va  separatamente  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi dell'impresa e ai fini della  sua  determinazione  valgono  i
criteri  di  cui  all'articolo  150,  anche  con   riferimento   alle
transazioni  intercorse  tra  l'impresa   e   la   medesima   stabile
organizzazione, nonche' tra  quest'ultima  e  le  altre  imprese  del
medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma
8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e  penali
di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 
11.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   correttezza   e
collaborazione  cui  deve  essere  improntato  il  rapporto  con   il
contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a  titolo
esemplificativo sul proprio  sito  le  fattispecie  ritenute  elusive
delle disposizioni di  cui  ai  commi  da  1  a  10,  da  aggiornarsi
periodicamente.