ART. 184
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di
imprese residenti
(articolo 168-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo' optare per
l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le
proprie stabili organizzazioni all'estero.
2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al momento di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo
periodo d'imposta.
3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 186, comma 4 l'opzione di cui al comma 1 si esercita,
relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra
l'esimente di cui al citato articolo 186, comma 8.
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano
alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell'esimente
richiamata nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 186.
5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con
riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti
integrato il requisito dell'articolo 162, comma 1 e non si siano rese
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 186, si applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 49, comma
4, e 98, comma 5.
6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti alla data del 7
ottobre 2015, l'opzione di cui al comma 1 viene esercitata entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
7 ottobre 2015, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello
di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in
se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio
dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile
organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di
effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli
utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono
imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si
scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera
riportabili ai sensi dell'articolo 185, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite
fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche
quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione
o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca
dell'opzione di cui al comma 1.
9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile
organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale
perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei
cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile
organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei
redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i
criteri di cui all'articolo 150, anche con riferimento alle
transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile
organizzazione, nonche' tra quest'ultima e le altre imprese del
medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma
8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali
di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e
collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il
contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo
esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive
delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, da aggiornarsi
periodicamente.