ART. 185
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
(articolo 165 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su
tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta
fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo
al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in
diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri
reciproci a quelli previsti dall'articolo 25 per individuare quelli
prodotti nel territorio dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione
si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo
stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo
avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a
titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto
dal comma 7.
5. La detrazione di cui al comma 1 puo' essere calcolata dall'imposta
del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo
avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della
facolta' di cui al primo periodo e' condizionato all'indicazione,
nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le
quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo definitivo.
6. L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti
nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana
relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d'imposta
fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana
rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino
all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia
verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera puo'
essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed
essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca
l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera
relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente
comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto
in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi
d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti al
consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso
Paese, salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale
il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia'
liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche
dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera
dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia' decorso il
termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata alla quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e
imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa' che hanno esercitato
l'opzione di cui agli articoli 124 e 125 la detrazione spetta ai
singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra
parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta
estera va ridotta in misura corrispondente.