(Testo unico imposte sui redditi-art. 185)
                              ART. 185 
         Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 
(articolo 165 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Se alla formazione  del  reddito  complessivo  concorrono  redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate  a  titolo  definitivo  su
tali redditi sono ammesse in  detrazione  dall'imposta  netta  dovuta
fino  alla  concorrenza  della  quota  d'imposta  corrispondente   al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il  reddito  complessivo
al netto delle perdite di precedenti  periodi  d'imposta  ammesse  in
diminuzione. 
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri
reciproci a quelli previsti dall'articolo 25 per  individuare  quelli
prodotti nel territorio dello Stato. 
3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione
si applica separatamente per ciascuno Stato. 
4. La detrazione di cui  al  comma  1  deve  essere  calcolata  nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto all'estero al quale  si  riferisce  l'imposta  di  cui  allo
stesso comma 1, a condizione che il  pagamento  a  titolo  definitivo
avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a
titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto  previsto
dal comma 7. 
5. La detrazione di cui al comma 1 puo' essere calcolata dall'imposta
del periodo di competenza anche se il pagamento a  titolo  definitivo
avviene  entro  il  termine  di  presentazione  della   dichiarazione
relativa al primo periodo  d'imposta  successivo.  L'esercizio  della
facolta' di cui al primo  periodo  e'  condizionato  all'indicazione,
nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le
quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo definitivo. 
6. L'imposta estera pagata a titolo definitivo  su  redditi  prodotti
nello stesso Stato estero eccedente  la  quota  di  imposta  italiana
relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d'imposta
fino a concorrenza della eccedenza  della  quota  d'imposta  italiana
rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso reddito estero, verificatasi negli  esercizi  precedenti  fino
all'ottavo. Nel caso in cui negli  esercizi  precedenti  non  si  sia
verificata  tale  eccedenza,  l'eccedenza  dell'imposta  estera  puo'
essere riportata a nuovo  fino  all'ottavo  esercizio  successivo  ed
essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si  produca
l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella  estera
relativa allo stesso reddito di cui al  primo  periodo  del  presente
comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative  al  riporto
in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi
d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti  al
consolidato nazionale e mondiale, anche  se  residenti  nello  stesso
Paese, salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 6. 
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta  nel  quale
il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile  e'  stata  gia'
liquidata, si  procede  a  nuova  liquidazione  tenendo  conto  anche
dell'eventuale maggior reddito  estero,  e  la  detrazione  si  opera
dall'imposta dovuta per il periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia'  decorso  il
termine per l'accertamento, la  detrazione  e'  limitata  alla  quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito  prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia. 
8. La detrazione non spetta in caso  di  omessa  presentazione  della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata. 
9. Per le imposte pagate all'estero dalle  societa',  associazioni  e
imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa' che  hanno  esercitato
l'opzione di cui agli articoli 124 e  125  la  detrazione  spetta  ai
singoli soci nella proporzione ivi stabilita. 
10.  Nel  caso  in  cui  il  reddito  prodotto  all'estero   concorra
parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta
estera va ridotta in misura corrispondente.