(Testo unico imposte sui redditi-art. 186)
                              ART. 186 
        Disposizioni in materia di imprese estere controllate 
(articolo 167 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  alle  persone
fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 82, comma  1,  lettere
a), b) e c), nonche', relativamente alle loro stabili  organizzazioni
italiane, ai soggetti di cui all'articolo 82, comma  1,  lettera  d),
che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3. 
2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti  controllati
non residenti le imprese, le societa' e gli enti  non  residenti  nel
territorio dello Stato, per i quali  si  verifica  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
a) sono controllati  direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite
societa' fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1; 
b) oltre il 50 per  cento  della  partecipazione  ai  loro  utili  e'
detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu' societa'
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  tramite
societa' fiduciaria o interposta persona, da un soggetto  di  cui  al
comma 1. 
3. Ai fini del presente articolo, si  considerano  altresi'  soggetti
controllati non residenti: 
a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al  comma
2; 
b) le stabili organizzazioni all'estero  di  soggetti  residenti  che
abbiano optato per il regime di cui all'articolo 184. 
4. La disciplina del presente  articolo  si  applica  se  i  soggetti
controllati  non  residenti  integrano  congiuntamente  le   seguenti
condizioni: 
a) sono assoggettati a  tassazione  effettiva  inferiore  al  15  per
cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti
e' pari al rapporto tra la somma  delle  imposte  correnti  dovute  e
delle imposte anticipate e differite iscritte  nel  proprio  bilancio
d'esercizio e l'utile  ante  imposte  dell'esercizio  risultante  dal
predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio  dei  soggetti
controllati  non  residenti  deve  essere  oggetto  di  revisione   e
certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati
nello Stato estero di localizzazione  dei  soggetti  controllati  non
residenti, i cui esiti sono  utilizzati  dal  revisore  del  soggetto
controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Se la condizione di cui al terzo  periodo  non  e'  verificata  o  la
tassazione effettiva  e'  inferiore  al  15  per  cento,  i  soggetti
controllanti  devono  verificare  che  i  soggetti  controllati   non
residenti sono assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla
meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora  residenti  in
Italia, determinata secondo le modalita' stabilite con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate; 
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra  in  una  o
piu' delle seguenti categorie: 
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; 
2)  canoni  o  qualsiasi  altro  reddito   generato   da   proprieta'
intellettuale; 
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; 
4) redditi da leasing finanziario; 
5) redditi da attivita'  assicurativa,  bancaria  e  altre  attivita'
finanziarie; 
6) proventi derivanti da operazioni  di  compravendita  di  beni  con
valore economico aggiunto scarso o  nullo,  effettuate  con  soggetti
che,  direttamente  o   indirettamente,   controllano   il   soggetto
controllato non residente, ne sono  controllati  o  sono  controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico
aggiunto scarso  o  nullo,  effettuate  a  favore  di  soggetti  che,
direttamente o indirettamente, controllano  il  soggetto  controllato
non residente, ne sono controllati o sono  controllati  dallo  stesso
soggetto  che  controlla  il  soggetto   non   residente;   ai   fini
dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto  scarso
o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute  nel  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
119, comma 8. 
5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera  a),  rileva  anche
l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato B  del
presente testo unico, dovuta dal soggetto controllato non  residente.
Ai fini del primo periodo,  l'imposta  minima  nazionale  equivalente
dovuta nel Paese  di  localizzazione  del  soggetto  controllato  non
residente, individuato ai sensi dell'articolo 312, rileva in base  al
criterio di allocazione adottato  dalla  legislazione  del  Paese  di
localizzazione  della  controllata  estera  o,  in  assenza  di  tale
criterio, in base al rapporto tra il reddito  rilevante  relativo  al
soggetto controllato non residente e la  somma  di  tutti  i  redditi
rilevanti relativi  alle  imprese  ed  entita'  del  gruppo  soggette
all'imposta  minima  nazionale  equivalente  calcolata   in   maniera
unitaria con il soggetto controllato non residente. 
6. La tassazione  effettiva  di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  si
considera non inferiore al 15 per cento per i  soggetti  controllanti
di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi  2
e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva
(UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari  al
15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo  di
cui al primo periodo non e' deducibile  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.  L'utile
contabile netto  e'  calcolato  senza  tenere  in  considerazione  le
imposte  che  hanno  concorso  a   determinare   detto   valore,   la
svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi  e  oneri.
Permanendo il requisito del controllo,  l'opzione  per  la  modalita'
semplificata di calcolo di cui al presente comma ha  durata  per  tre
esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del
triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo
triennio a meno che non  sia  revocata,  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti per la comunicazione dell'opzione.  La  disposizione
di cui al quinto periodo si applica al termine di  ciascun  triennio.
Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le modalita' di comunicazione dell'esercizio e della revoca
dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa e'  effettuata
per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi
2 e 3 e per i quali sussistono le  condizioni  di  cui  al  comma  4,
lettera b). 
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a condizione che  i
bilanci di esercizio sono oggetto di revisione  e  certificazione  da
parte di operatori  professionali  a  cio'  autorizzati  nello  Stato
estero di localizzazione dei soggetti controllati  non  residenti,  i
cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto  controllante  ai
fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. 
8. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  se  il
soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto  controllato  non
residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego
di personale, attrezzature, attivi e locali.  Ai  fini  del  presente
comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle  entrate  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della  legge  27  luglio
2000,  n.  212.  Per  i  contribuenti  che   aderiscono   al   regime
dell'adempimento collaborativo di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui  al
secondo  periodo  puo'  essere  presentata  indipendentemente   dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 
9. Ricorrendo le condizioni di applicabilita'  della  disciplina  del
presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non
residente e' imputato ai soggetti di cui  al  comma  1,  nel  periodo
d'imposta  di  questi  ultimi  in  corso  alla   data   di   chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione  del  soggetto  controllato  non
residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta,  direttamente  o
indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di
soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel  territorio  dello
Stato di soggetti non residenti, i redditi  sono  imputati  a  questi
ultimi   soggetti   in   proporzione   alle   rispettive   quote   di
partecipazione. 
10. Ai fini del comma 9,  i  redditi  del  soggetto  controllato  non
residente sono determinati a seconda delle  sue  caratteristiche,  in
base alle disposizioni valevoli  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' per i soggetti di cui all'articolo 82 fatta  eccezione
per le disposizioni di cui agli articoli  95,  comma  4,  e  301  del
presente testo unico, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96. 
11. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 9 e  10  sono
assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul
reddito del soggetto cui sono imputati  e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'. 
12. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 11  sono  ammesse  in
detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 185, le
imposte  sui  redditi  pagate  all'estero  a  titolo  definitivo  dal
soggetto non residente e l'imposta pagata a titolo di imposta  minima
nazionale equivalente, definita nell'allegato B  del  presente  testo
unico, dovuta dal soggetto controllato  non  residente  nella  misura
individuata al comma 5. 
13.  Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,   dai   soggetti
controllati non residenti non concorrono alla formazione del  reddito
dei soggetti di cui  al  comma  1  fino  a  concorrenza  dei  redditi
assoggettati a tassazione ai sensi del comma 11,  anche  nei  periodi
d'imposta precedenti. La previsione del primo periodo non si  applica
con riguardo a un organismo di investimento collettivo del  risparmio
non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in  Italia
dai soggetti di cui al comma 1 si  aggiungono  al  costo  fiscalmente
riconosciuto delle quote del predetto organismo.  Le  imposte  pagate
all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito
ai sensi del  primo  periodo  sono  ammesse  in  detrazione,  con  le
modalita' e nei limiti di cui all'articolo 185,  fino  a  concorrenza
dell'imposta determinata ai  sensi  del  comma  11,  diminuita  degli
importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 12. 
14.  L'Agenzia  delle  entrate,  prima  di  procedere   all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o  di  maggiore  imposta,  deve
notificare all'interessato un apposito  avviso  con  il  quale  viene
concessa al medesimo la  possibilita'  di  fornire,  nel  termine  di
novanta giorni, le prove per la  disapplicazione  delle  disposizioni
del presente articolo in base al comma  8.  Qualora  l'Agenzia  delle
entrate non ritenga idonee le prove addotte  dovra'  darne  specifica
motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la
disciplina del presente articolo sia stata applicata  oppure  non  lo
sia stata per effetto dell'ottenimento  di  una  risposta  favorevole
all'interpello di cui al comma 8, il soggetto di cui al comma 1  deve
segnalare  nella  dichiarazione  dei   redditi   la   detenzione   di
partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai  commi
2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a)  e
b). 
15. L'esimente prevista nel comma 8 non  deve  essere  dimostrata  in
sede di controllo qualora il  contribuente  abbia  ottenuto  risposta
positiva  al  relativo   interpello,   fermo   restando   il   potere
dell'Agenzia  delle  entrate  di   controllare   la   veridicita'   e
completezza delle informazioni e degli elementi di prova  forniti  in
tale sede. 
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.