(Testo unico imposte sui redditi-art. 187)
                              ART. 187 
                       Accordi internazionali 
(articolo 169 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 10 decreto legislativo 18  dicembre  2025,  n.
                                192) 
 
1. Le disposizioni del presente testo unico  si  applicano,  se  piu'
favorevoli  al   contribuente,   anche   in   deroga   agli   accordi
internazionali contro la doppia imposizione. 
2.   Se   una   giurisdizione   estera    sospende    unilateralmente
l'applicazione di una o piu' disposizioni di una  convenzione  contro
le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio,
vigente con  l'Italia,  l'applicazione  delle  medesime  disposizioni
nell'ordinamento italiano e' sospesa, a titolo di  contromisura,  con
pari decorrenza. La sospensione e' comunicata alla controparte per le
vie diplomatiche ed e' pubblicato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
3. Nel periodo di sospensione di cui al comma 2, e comunque non oltre
il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione e'  eliminata  alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 185. Si  applicano  le
ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui
redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione  con  la
quale la convenzione contro le doppie imposizioni e' sospesa sino  al
termine  della  sospensione   della   convenzione   a   opera   della
controparte.  Non  si  fa  luogo  all'applicazione  di   sanzioni   e
interessi. 
4. I commi 2 e 3 non si applicano nei casi di estinzione dei trattati
contro le doppie imposizioni.