ART. 187
Accordi internazionali
(articolo 169 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 10 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n.
192)
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu'
favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi
internazionali contro la doppia imposizione.
2. Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente
l'applicazione di una o piu' disposizioni di una convenzione contro
le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio,
vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni
nell'ordinamento italiano e' sospesa, a titolo di contromisura, con
pari decorrenza. La sospensione e' comunicata alla controparte per le
vie diplomatiche ed e' pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
3. Nel periodo di sospensione di cui al comma 2, e comunque non oltre
il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione e' eliminata alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 185. Si applicano le
ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui
redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la
quale la convenzione contro le doppie imposizioni e' sospesa sino al
termine della sospensione della convenzione a opera della
controparte. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e
interessi.
4. I commi 2 e 3 non si applicano nei casi di estinzione dei trattati
contro le doppie imposizioni.