(Protocollo 4-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                   Requisiti di carattere generale 
 
1. I prodotti originari della  Comunita'  importati  in  Egitto  e  i
prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunita'  beneficiano
      delle disposizioni del presente accordo su presentazione: 
 
a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il  cui  modello  figura
                       nell'allegato IV oppure 
b)  nei  casi  di  cui  all'articolo  21,   paragrafo   1,   di   una
dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V,  rilasciata
dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi
altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su
fattura")  che  descriva  i  prodotti   in   questione   in   maniera
   sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 
 
2. In deroga al paragrafo 1,  nei  casi  di  cui  all'articolo  26  i
prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle
disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare
                 alcuno dei documenti di cui sopra.