ARTICOLO 16 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunita' importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.