(Protocollo 4-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
 
     Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 
 
1. Il  certificato  di  circolazione  EUR.1  viene  rilasciato  dalle
autorita'  doganali  del  paese  esportatore  su  richiesta   scritta
compilata   dall'esportatore   o,   sotto   la   responsabilita'   di
          quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 
2. A tale scopo, l'esportatore o il  suo  rappresentante  autorizzato
compila il formulario del certificato  di  circolazione  EUR.1  e  il
formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV.  Detti
formulari sono compilati in una delle lingue in  cui  e'  redatto  il
presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno
del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono  essere
scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei  prodotti
dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della  casella
non  sia  completamente  utilizzato,  si  deve  tracciare  una  linea
orizzontale sotto l'ultima riga e  si  deve  sbarrare  la  parte  non
                              riempita. 
3. L'esportatore che  richiede  il  rilascio  di  un  certificato  di
circolazione EUR.1 deve  essere  pronto  a  presentare  in  qualsiasi
momento,  su  richiesta  delle  autoriita'  doganali  del  paese   di
esportazione in cui viene rilasciato il certificato  di  circolazione
EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare  il  carattere  originario
dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui
                       al presente protocollo. 
4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita'
doganali di uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Egitto se
i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari
della Comunita', dell'Egitto o  di  uno  degli  altri  paesi  di  cui
all'articolo  4  e  soddisfano  gli  altri  requisiti  del   presente
                             protocollo. 
5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte
le misure necessarie  per  verificare  il  carattere  originario  dei
prodotti e l'osservanza degli altri  requisiti  di  cui  al  presente
protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere  qualsiasi
documento giustificativo e di  procedere  a  qualsiasi  verifica  dei
conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 
Le autorita' doganali che rilasciano il  certificato  devono  inoltre
accertarsi che i formulari di cui al paragrafo  2  siano  debitamente
compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla
descrizione dei prodotti sia  stata  compilata  in  modo  da  rendere
             impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 
6. La data di rilascio del certificato di  circolazione  delle  merci
     EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 
7. Il certificato di circolazione delle  merci  EUR.1  e'  rilasciato
dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal
momento  in  cui  l'esportazione  ha  effettivamente   luogo   o   e'
                             assicurata.