(Protocollo 4-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
 
    Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 
 
1.  In  deroga  all'articolo  17,  paragrafo  7,  il  certificato  di
circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via  eccezionale,  dopo
          l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: 
 
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione  a  causa  di
 errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se 
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova  soddisfacente  che
un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato  ma  non  e'
        stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 
 
2. Ai fini dell'applicazione  del  paragrafo  1,  l'esportatore  deve
indicare nella sua domanda il luogo  e  la  data  di  spedizione  dei
prodotti cui si  riferisce  il  certificato  di  circolazione  EUR.1,
                nonche' i motivi della sua richiesta. 
3.  Le  autorita'  doganali  possono  rilasciare  a   posteriori   un
certificato EUR.1  solo  dopo  aver  verificato  che  le  indicazioni
contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della
                       pratica corrispondente. 
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono
                 recare una delle seguenti diciture: 
 
                     "RILASCIATO A POSTERIORI", 
 
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono  figurare  nella  casella
                "Osservazioni" del certificato EUR.1.