(Protocollo 4-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
 
     Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 
 
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un  certificato  EUR.1,
l'esportatore puo' richiedere alle  autorita'  doganali  che  l'hanno
rilasciato  un  duplicato,  compilato  sulla   base   dei   documenti
                  d'esportazione in loro possesso. 
2. I duplicati cosi' rilasciati  devono  recare  una  delle  seguenti
                              diciture: 
 
                            "DUPLICATO", 
 
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono  figurare  nella  casella
 "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 
4. Il duplicato, sul quale deve figurare  la  data  di  rilascio  del
certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da
                             tale data.