(Protocollo 4-art. 21)
                             ARTICOLO 21 
 
   Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 
 
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16,  paragrafo  1,
                 lettera b), puo' essere compilata: 
 
 a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure 
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione  consistente  in
uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui  valore  totale
                      non superi i 6.000 euro. 
 
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in
questione  possono  essere  considerati  prodotti   originari   della
Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo
     4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 
3. L'esportatore che compila  una  dichiarazione  su  fattura  dovra'
essere  pronto  a  presentare  in  qualsiasi  momento,  su  richiesta
dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti  i  documenti
atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e
  l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata  dall'esportatore
a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura,  sulla  bolletta
di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il  cui
testo  figura  nell'allegato  V,  utilizzando  una   delle   versioni
linguistiche  stabilite  in  tale  allegato  e   conformemente   alle
disposizioni  di  diritto  interno  del  paese   d'esportazione.   Se
compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro
                          e in stampatello. 
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta  originale
dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai  sensi  dell'articolo
22, tuttavia, non e' tenuto a  firmare  tali  dichiarazioni,  purche'
egli consegni all'autorita'  doganale  del  paese  d'esportazione  un
impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di  qualsiasi
dichiarazione su fattura che lo identifichi come  se  questa  recasse
              effettivamente la sua firma manoscritta. 
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore
al  momento  dell'esportazione  dei  prodotti  cui  si  riferisce   o
successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione  non
piu'  tardi  di  due  anni  dall'importazione  dei  prodotti  cui  si
                             riferisce.