(Protocollo 4-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
 
                 Validita' della prova dell'origine 
 
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla  data
di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere  presentata  entro
   tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 
2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese
d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione  di  cui
al paragrafo 1 possono essere accettate,  ai  fini  dell'applicazione
del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del  termine  e'
                  dovuta a circostanze eccezionali. 
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le  autorita'  doganali
del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i
prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.