(Protocollo 4-art. 26)
                             ARTICOLO 26 
 
                  Esonero dalla prova dell'origine 
 
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare
una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole  spedizioni  da
privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei  viaggiatori,
purche' si  tratti  di  importazioni  prive  di  qualsiasi  carattere
commerciale e  i  prodotti  siano  stati  dichiarati  rispondenti  ai
requisiti del presente protocollo  e  laddove  non  sussistano  dubbi
circa la veridicita' di tale  dichiarazione.  Nel  caso  di  prodotti
spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere  effettuata  sulla
 dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 
2.  Si  considerano  prive  di  qualsiasi  carattere  commerciale  le
importazioni che presentano un  carattere  occasionale  e  riguardano
esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei  destinatari,
dei viaggiatori o dei  loro  familiari  quando,  per  loro  natura  e
      quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non  deve  superare  i
500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se  si
     tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.