(Protocollo 4-art. 27)
                             ARTICOLO 27 
 
                      Documenti giustificativi 
 
1. documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo  21,
paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti  da  un
certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione  su  fattura
possono  essere  considerati  prodotti  originari  della   Comunita',
dell'Egitto o di uno degli  altri  paesi  di  cui  all'articolo  4  e
soddisfano  gli  altri  requisiti  del  presente  protocollo  possono
                    consistere, tra l'altro, in: 
 
a) una prova diretta  dei  processi  svolti  dall'esportatore  o  dal
                   fornitore per  ottenere  le  merci  in  questione,
                   contenuta  per  esempio  nella  sua   contabilita'
                   interna; 
b) documenti  comprovanti  il  carattere  originario  dei   materiali
  utilizzati, rilasciati o compilati nella  Comunita'  o  in  Egitto,
  dove  tali  documenti  sono  utilizzati  conformemente  al  diritto
  interno; 
c) documenti comprovanti la lavorazione o la  trasformazione  di  cui
     sono stati oggetto i materiali  nella  Comunita'  o  in  Egitto,
     rilasciati o compilati nella Comunita' o in  Egitto,  dove  tali
     documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; 
d) certificati di  circolazione  EUR.1  o  dichiarazioni  su  fattura
comprovanti  il  carattere  originario  dei   materiali   utilizzati,
rilasciati o compilati nella Comunita', in  Egitto  o  in  uno  degli
altri paesi  di  cui  all'articolo  4  in  conformita'  del  presente
                             protocollo.