(Protocollo 4-art. 29)
                             ARTICOLO 29 
 
                    Discordanze ed errori formali 
 
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano
sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti  presentati
all'ufficio   doganale   per    l'espletamento    delle    formalita'
d'importazione dei prodotti non comporta  di  per  se'  l'invalidita'
della prova dell'origine se viene  regolarmente  accertato  che  tale
            documento corrisponde ai prodotti presentati. 
2. In caso di errori formali  evidenti,  come  errori  di  battitura,
sulla prova dell'origine, il documento non viene  respinto  se  detti
errori non  sono  tali  da  destare  dubbi  sulla  correttezza  delle
                   indicazioni in esso riportate.