(Protocollo 4-art. 30)
                             ARTICOLO 30 
 
                      Importi espressi in euro 
 
1. Gli  importi  nella  moneta  nazionale  del  paese  d'esportazione
equivalenti  a  quelli  espressi  in  euro  sono  fissati  dal  paese
d'esportazione  e  comunicati  ai  paesi  d'importazione  tramite  la
                        Commissione europea. 
2. Qualora tali importi superino gli importi  corrispondenti  fissati
dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti  sono
fatturati nella moneta del paese d'esportazione.  Quando  i  prodotti
sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della  Comunita'
europea, il paese d'importazione riconosce l'importo  notificato  dal
                         paese in questione. 
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono
il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi  in
    euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 
4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore  nelle  monete
nazionali degli Stati membri della Comunita'  europea  e  dell'Egitto
vengono riveduti dal Comitato  di  associazione  su  richiesta  della
Comunita' o dell'Egitto. Nel procedere a detta revisione, il Comitato
di associazione garantisce che non si verifichino  diminuzioni  degli
importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto
altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti
dei valori limite stabiliti.  A  tal  fine,  esso  puo'  decidere  di
              modificare gli importi espressi in euro.