(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 76)
                               Art. 76 
 
 
                      Modalita' della votazione 
 
    1. Possono essere presenti in camera di  consiglio  i  magistrati
designati per l'udienza. 
    2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei
soli componenti del collegio. 
    3. Il presidente raccoglie  i  voti.  La  decisione  e'  presa  a
maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo
componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti
al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi  il  meno
anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 
    4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2,
del codice di procedura civile e gli articoli 114,  quarto  comma,  e
118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice  di
procedura civile. 
 
              Note all'art. 76 
              - Si riporta il testo dell'articolo 276 cod.proc.civ.: 
              «Art. 276. Deliberazione. 
              La decisione e' deliberata in segreto nella  camera  di
          consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto  i  giudici
          che hanno assistito alla discussione. 
              Il collegio, sotto la direzione del presidente,  decide
          gradatamente  le  questioni  pregiudiziali  proposte  dalle
          parti o rilevabili  d'ufficio  e  quindi  il  merito  della
          causa. 
              La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a
          votare e' il relatore, quindi l'altro giudice e  infine  il
          presidente. 
              Se  intorno  a  una  questione  si   prospettano   piu'
          soluzioni  e  non  si  forma  la  maggioranza  alla   prima
          votazione, il presidente mette ai voti due delle  soluzioni
          per escluderne una, quindi mette ai voti la non  esclusa  e
          quella  eventualmente  restante,  e  cosi'  successivamente
          finche' le soluzioni  siano  ridotte  a  due,  sulle  quali
          avviene la votazione definitiva. 
              Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive
          il  dispositivo.  La  motivazione  e'  quindi   stesa   dal
          relatore, a meno che il presidente non creda  di  stenderla
          egli stesso o affidarla all'altro giudice.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  114  disp.  att.
          cod.proc.civ.: 
              «Art.  114.  Determinazione  dei  giorni  d'udienza   e
          composizione dei collegi. 
              All'inizio di ciascun anno giudiziario,  il  presidente
          del tribunale stabilisce, con decreto approvato  dal  primo
          presidente della Corte d'appello, i giorni della  settimana
          e le ore in cui  il  tribunale  o  le  sezioni  tengono  le
          udienze di discussione di  cui  ai  commi  terzo  e  quarto
          dell'art. 275 del codice. 
              Il decreto del  presidente  deve  restare  affisso  per
          tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale. 
              Al  principio  di  ogni  trimestre  il  presidente  del
          tribunale  determina  con  decreto  la   composizione   del
          collegio giudicante per ogni udienza di discussione di  cui
          ai commi terzo e quarto dell'art. 275 del codice. 
              Se  all'udienza  sono  chiamati   giudici   in   numero
          superiore a quello stabilito,  il  collegio,  per  ciascuna
          causa, e'  formato  dal  presidente,  dal  relatore  e  dal
          giudice piu' anziano.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  118  disp.att.
          cod.proc.civ.: 
              «Art. 118. Motivazione della sentenza. 
              La motivazione della sentenza di cui all'articolo  132,
          secondo  comma,  numero  4),  del  codice  consiste   nella
          succinta esposizione dei  fatti  rilevanti  della  causa  e
          delle  ragioni  giuridiche  della  decisione,   anche   con
          riferimento a precedenti conformi. 
              Debbono essere esposte  concisamente  e  in  ordine  le
          questioni discusse e decise dal  collegio  ed  indicati  le
          norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel  caso
          previsto  nell'articolo  114  del  codice  debbono   essere
          esposte le ragioni di equita' sulle  quali  e'  fondata  la
          decisione. 
              In ogni caso  deve  essere  omessa  ogni  citazione  di
          autori giuridici. 
              La  scelta  dell'estensore  della   sentenza   prevista
          nell'articolo 276 ultimo comma  del  codice  e'  fatta  dal
          presidente tra i componenti il collegio che hanno  espresso
          voto conforme alla decisione.».