Art. 117. (Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88). Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione. La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'art. 68.