(CODICE CIVILE-art. 117)
                              Art. 117. 
 
(Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88). 
 
  Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87  e
88 puo' essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi,  dal
pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano  per  impugnarlo  un
interesse legittimo e attuale. 
 
  Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente  non  puo'  essere
impugnato finche' dura l'assenza. 
 
  Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la  dispensa  ai  sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  87,  il  matrimonio  non  puo'  essere
impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione. 
 
  La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche
nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'art. 68.