(CODICE CIVILE-art. 118)
                              Art. 118. 
 
                         (Difetto di eta'). 
 
  Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola  non
e' pervenuta all'eta' fissata nel primo comma dell'art. 84, non  puo'
essere impugnato quando e' trascorso un mese  dal  raggiungimento  di
tale eta'. 
 
  Non puo' neppure essere impugnato per difetto di eta' della moglie,
quando la moglie e' rimasta incinta.