(CODICE CIVILE-art. 119)
                              Art. 119. 
 
                           (Interdizione). 
 
  Il matrimonio di chi e' stato interdetto per  infermita'  di  mente
puo' essere impugnato dal tutore o dal  pubblico  ministero,  se,  al
tempo del matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in
giudicato, ovvero se l'interdizione fu pronunziata posteriormente, ma
l'infermita' esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato,
dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. 
 
  L'azione non puo' essere proposta, se dopo revocata  l'interdizione
vi e' stata coabitazione per un mese.