(CODICE CIVILE-art. 120)
                              Art. 120. 
 
                       (Infermita' di mente). 
 
  Il matrimonio puo' essere impugnato  da  quello  degli  sposi  che,
quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace d'intendere
o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della
celebrazione del matrimonio. 
 
  L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata  coabitazione  per
un mese dopo che lo sposo ha ricuperato la  pienezza  delle  facolta'
mentali.