(CODICE CIVILE-art. 121)
                              Art. 121. 
 
                       (Mancanza di assenso). 
 
  Il matrimonio contratto senza  l'assenso  prescritto  dall'art.  90
puo'  essere  impugnato  dalla  persona  della  quale  era  richiesto
l'assenso e  da  quello  degli  sposi  per  il  quale  l'assenso  era
necessario. 
 
  L'azione non puo' essere proposta quando  il  matrimonio  e'  stato
espressamente o tacitamente approvato dalla persona della  quale  era
richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi  dalla  notizia
del contratto matrimonio. 
 
  Parimenti l'azione non puo'  essere  proposta  dallo  sposo  a  cui
l'assenso  era  necessario,  quando  e'   trascorso   un   mese   dal
raggiungimento della sua maggiore eta'.