(CODICE CIVILE-art. 122)
                              Art. 122. 
 
                        (Violenza ed errore). 
 
  Il matrimonio puo' essere impugnato da quello degli  sposi  il  cui
consenso e' stato estorto con violenza o e' escluso  per  effetto  di
errore. 
 
  L'errore sulle qualita' dell'altro coniuge non e' causa di nullita'
del matrimonio se non quando  si  risolve  in  errore  sull'identita'
della persona. 
 
  L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata  coabitazione  per
un mese dopo che lo sposo ha riacquistato la  sua  piena  liberta'  o
conosciuto l'errore.