Art. 122. (Violenza ed errore). Il matrimonio puo' essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso e' stato estorto con violenza o e' escluso per effetto di errore. L'errore sulle qualita' dell'altro coniuge non e' causa di nullita' del matrimonio se non quando si risolve in errore sull'identita' della persona. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquistato la sua piena liberta' o conosciuto l'errore.