(CODICE CIVILE-art. 123)
                              Art. 123. 
 
                            (Impotenza). 
 
  L'impotenza perpetua,  cosi'  assoluta  come  relativa,  quando  e'
anteriore al matrimonio, puo' essere proposta come causa di  nullita'
dall'uno e dall'altro coniuge. 
 
  L'impotenza di generare puo' essere proposta come causa di nullita'
del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari  per
la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purche' non  abbia
avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e  non  puo'
essere proposta trascorsi tre mesi da  quando  egli  ne  abbia  avuto
conoscenza.