Art. 123. (Impotenza). L'impotenza perpetua, cosi' assoluta come relativa, quando e' anteriore al matrimonio, puo' essere proposta come causa di nullita' dall'uno e dall'altro coniuge. L'impotenza di generare puo' essere proposta come causa di nullita' del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purche' non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non puo' essere proposta trascorsi tre mesi da quando egli ne abbia avuto conoscenza.