(CODICE CIVILE-art. 124)
                              Art. 124. 
 
                 (Vincolo di precedente matrimonio). 
 
  Il  coniuge  puo'  in  qualunque  tempo  impugnare  il   matrimonio
dell'altro coniuge; se si oppone la nullita'  del  primo  matrimonio,
tale questione deve essere preventivamente giudicata.