(CODICE CIVILE-art. 128)
                              Art. 128. 
 
                       (Matrimonio putativo). 
 
  Il matrimonio dichiarato nullo, quando e' stato contratto in  buona
fede, ha rispetto ai coniugi, fino alla  sentenza  che  pronunzia  la
nullita', gli effetti del matrimonio valido. 
 
  Gli effetti del matrimonio valido si producono  anche  rispetto  ai
figli nati  o  concepiti  durante  il  matrimonio  dichiarato  nullo,
nonche' rispetto ai figli nati prima dal matrimonio  che  sono  stati
riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullita'. 
 
  Se uno solo dei coniugi e' stato in buona fede, gli effetti valgono
soltanto in favore di lui e dei figli. 
 
  Se entrambi i genitori sono stati in mala  fede,  i  figli  nati  o
concepiti durante il matrimonio hanno  lo  stato  di  figli  naturali
riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e' consentito.