Art. 128. (Matrimonio putativo). Il matrimonio dichiarato nullo, quando e' stato contratto in buona fede, ha rispetto ai coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', gli effetti del matrimonio valido. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonche' rispetto ai figli nati prima dal matrimonio che sono stati riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullita'. Se uno solo dei coniugi e' stato in buona fede, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Se entrambi i genitori sono stati in mala fede, i figli nati o concepiti durante il matrimonio hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e' consentito.